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Regolamento Macchine (UE) 2023/1230
Il nuovo Regolamento Macchine (UE) 2023/1230 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea tra luglio e agosto 2023 e diventerà obbligatorio per tutti gli Stati membri a partire dal 20 gennaio 2027, al termine di un lungo periodo di transizione di 42 mesi.

Questo nuovo testo normativo sostituisce l’attuale Direttiva 2006/42/CE, rimasta in vigore per quasi due decenni senza modifiche sostanziali. Durante il periodo transitorio, saranno coinvolti i Comitati Tecnici del CEN per l’adeguamento delle norme armonizzate al nuovo impianto legislativo.

Le principali novità per produttori, installatori e manutentori

Macchine “autoevolutive” (intelligenza artificiale e apprendimento automatico)
Il Regolamento riconosce che le macchine possono modificare autonomamente il proprio comportamento grazie all’apprendimento automatico, superando l’ambito limitato della sola robotica industriale. È quindi necessario valutarne la prevedibilità, la sicurezza funzionale e l’impatto sul comportamento operativo.
Riferimenti normativi:
  • Articolo 6(2) – Modifica sostanziale dovuta a software che altera il comportamento
  • Allegato III, punto 1.1.1 – Principi generali di progettazione, incl. prevedibilità del comportamento
  • Allegato III, punto 1.2.1(f) – Logging e tracciabilità nei sistemi di comando

Cybersicurezza e Intelligenza Artificiale
Il Regolamento impone la valutazione dei rischi informatici e l’adozione di misure atte a prevenire accessi non autorizzati, alterazioni di dati o manipolazioni dei software rilevanti per la sicurezza. Questo include anche i comportamenti derivanti da IA.
Riferimenti normativi:
  • Allegato III, punto 1.1.9 – Protezione contro la corruzione (software, firmware, dati)
  • Allegato III, punto 1.2.1(f) – Sicurezza e affidabilità dei sistemi di comando, con registrazione delle modifiche
  • Articolo 17 – Valutazione dei rischi, compresi quelli informatici
Norma tecnica collegata:
  • prEN 50742:2025Safety of Machinery – Electrotechnical aspects – Protection against corruption
    Fornisce requisiti progettuali e procedurali per proteggere la macchina da minacce digitali e garantire l’integrità di dati, software, parametri e collegamenti remoti.

Componenti digitali come componenti di sicurezza
Il Regolamento estende la definizione di “componente di sicurezza” includendo software e componenti digitali essenziali per la sicurezza del macchinario. Tali elementi sono soggetti a procedura di valutazione di conformità e marcatura CE.
Riferimenti normativi:
  • Articolo 3(17) – Definizione di componente di sicurezza (include software)
  • Articolo 20 – Obblighi del fabbricante
  • Allegato III, punto 1.2.1 – Comportamento affidabile del sistema di comando anche in presenza di software

Estensione del campo di applicazione / macchine ad alto rischio
Il nuovo Regolamento amplia e chiarisce il campo di applicazione, aggiornando l’elenco delle macchine ad alto rischio e rafforzando le condizioni per la valutazione di conformità obbligatoria da parte di un organismo notificato.
Riferimenti normativi:
  • Articolo 5 – Classificazione dei prodotti
  • Allegato I – Elenco aggiornato delle macchine e componenti ad alto rischio (ex Allegato IV Dir. 2006/42/CE)

Modifica sostanziale
Per la prima volta viene introdotta una definizione chiara di “modifica sostanziale”: ogni intervento che modifica le condizioni di sicurezza previste dal costruttore può comportare il passaggio della responsabilità all’operatore, che viene considerato nuovo fabbricante (in toto o per la parte modificata).
Riferimenti normativi:
  • Articolo 3(16) – Definizione di modifica sostanziale
  • Articolo 14 – Obblighi derivanti da modifica, inclusa la rivalutazione della conformità

Conclusione
Il Regolamento Macchine 2023/1230 rappresenta un aggiornamento importante, in linea con l’evoluzione tecnologica e le esigenze della transizione digitale. Produttori, integratori, installatori e manutentori dovranno adeguarsi a un nuovo quadro normativo più articolato, che richiederà formazione, aggiornamento documentale e valutazioni tecniche più approfondite.
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